Normativa Nazionale
Gli spazi giuridici per l’implementazione di interventi di giustizia riparativa sono presenti nella produzione legislativa italiana con riguardo al processo minorile, alla competenza penale del Giudice di pace, al sistema penitenziario per adulti e ai meccanismi di sospensione del processo con messa alla prova per adulti:
Minori
Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 448/88, infatti, “il Pubblico Ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità, il grado di responsabilità e valutare la rilevanza sociale del fatto”. In questa fase, l’attività mediatoria, riveste carattere di immediatezza rispetto al reato.
L’art. 27 del D.P.R. 448/88 – sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, è uno spazio normativo nel quale la mediazione può essere attivata; l’irrilevanza del fatto, l’occasionalità del comportamento, sono due aspetti del fatto-reato che fanno apparire la mediazione come strumento adeguato alla composizione del conflitto.
L’art. 28 del D.P.R. 448/88 prevede che, nei casi di cui al 1° comma, con l’ordinanza di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, il giudice nell’affidarlo ai servizi dell’Amministrazione della Giustizia può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa. L’intervento di mediazione, in questa fase, può essere attivato a pieno titolo, a salvaguardia della natura consensuale della mediazione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448 >>
L’art. 1 del decreto D.L.gs 121 del 2 ottobre 2018 al secondo comma prevede che “L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato…..”.
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121 >>
Adulti
L’art. 13 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Nuovo ordinamento penitenziario” comma 3 come modificato dall’art. 11 co 1lett d decreto legislativo del 2 ottobre 2018 n. 123 che prevede che al detenuto è “offerta l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare con la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”.
L’art. 21 comma 4-ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che “I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi”.
L’art. 47 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà e successive modifiche” che al comma 7 prevede tra le prescrizioni cui sottoporre l’affidato che questi “…si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato..”.
LEGGE 26 luglio 1975, n. 354 >>
L’art. 27 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede all’art. 27 che il condannato durante il percorso di osservazione e trattamento sia sostenuto dagli operatori penitenziari per sviluppare una «riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa».
L’art. 118 co. 8 del medesimo D.P.R. che prevede che gli operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna si adoperino a favorire «una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona (condannata), degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo».
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230 >>
Vanno altresì citati:
L’art. 165 c.p. «Obblighi del condannato» che nel considerare la sospensione condizionale della pena ne indica la possibile subordinazione ad azioni risarcitorie e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’art. 176 c.p. che subordina l’ammissione alla liberazione condizionale all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ed al «sicuro ravvedimento» del condannato.
La Legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» che agli artt. 101 e ss., lascia ravvisare spazi per attivare azioni di valenza riparatoria.
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 >>
E più recentemente:
La Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale, laddove prevede la possibilità, da un lato di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità (art. 33) e, dall’altro (art. 57), le misure alternative alla pena detentiva con riferimento ai servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradale e alle loro famiglie. Tali azioni possono assumere un significato riparatorio.
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 >>
L’art 90 bis c.p.p. comma 1 lettera N come novellato dall’art. 1 co. 1 lettera b) decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 (decreto recepimento direttiva Strasburgo) che “…alla persona offesa fin dal primo contatto con l’Autorità procedente vengono fornite ….informazioni in merito alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela…, ove possibile, o attraverso la mediazione”.
La Legge 9 agosto 2013, n. 94 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, che nel modificare l’articolo 21, prevede che i detenuti possano fruire di tale beneficio anche per prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, ovvero a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
La Legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizione in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, che introduce l’art 168 bis c.p..
LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 >>
Ulteriori spazi per sviluppare percorsi riparatori si intravedono all’interno delle seguenti norme:
- l’art. 62 c.p. «Circostanze attenuanti comuni» al n. 6;
- l’art. 162 bis c.p. «Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative»;
- l’art. 555 del c.p.p. «Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta».
L’art. 29 co. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace”, prevede infatti che “Il Giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuova la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio…”.
DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274 >>
La Legge 27 settembre 202,1 n. 134 Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, che all’art. 18 detta i criteri e i principi direttivi da adottare nella nuova disciplina organica della giustizia riparativa.